Montascale e miniascensori, conto alla rovescia per la deducibilità fiscale del 50%: scade infatti il 31 dicembre l’opportunità di detrarne le spese per l’acquisto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), così come previsto dal decreto legge 83/2012. Benzi Fratelli è a disposizione per offrire ogni ragguaglio e consulenza in materia.
Mai come nei prossimi mesi, quindi, l’acquisto di un montascale a poltroncina per una maggiore mobilità degli anziani e dei disabili – che sia per scale dritte, per scale curve o per esterni non fa differenza – sarà più conveniente. Chi lo installerà entro il 31 dicembre potrà portarlo in detrazione alla propria dichiarazione dei redditi fin dalla prossima per 10 anni, in quote ugualmente ripartite.
Chi può usufruire dell’agevolazione. Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche e siano titolari di diritti reali sugli immobili nei quali il montascale o il miniascensore è stato installato e ne abbiano sostenuto le spese. E quindi: il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, chi utilizza l’immobile in locazione o in comodato, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’ intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Per familiare si intende, in base all’articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione nel caso ne sia entrato in possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è necessario che il compromesso sia stato registrato.