Esistono alcune disposizioni in tema di abbattimento delle barriere architettoniche al fine di facilitare le persone che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria.
A tale proposito è ormai in vigore da oltre 10 anni la Legge n°13 del 9 gennaio 1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; ad essa ha fatto seguito il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che ne costituisce il regolamento di attuazione.
Tale decreto fornisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
In sintesi, tutti i progetti relativi alla
* costruzione di nuovi edifici privati (residenziali e non);
* costruzione di nuovi edifici per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
* ristrutturazione di edifici privati e di edifici per l’edilizia residenziale pubblica
dovranno ottemperare alla citata Legge n°13.
In particolare dovranno ottemperare all’Art.1 – Comma 3d:
“La progettazione deve comunque prevedere l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini”
A partire del 1996, per effetto del D.P.R. 24/7/96 n° 503, anche la costruzione di tutti gli edifici pubblici deve rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n° 13 del 1989 (il D.P.R. n° 384 del 1978 è abrogato).
La Legge 13 (e in particolare il D.M. 236) ha formulato prescrizioni dimensionali ed una precisa serie di dettagli qui sintetizzati:
* le porte di cabina e di piano devono essere a scorrimento automatico: solo “nel caso di adeguamento” la porta di piano può essere ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l’apertura automatica;
* le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore ai 4 secondi;
* l’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento, che garantisca una precisione di arresto con tolleranza massima di ± 2 cm;
* lo stazionamento delle cabine ai diversi piani di fermata deve essere effettuata con porte chiuse;
* tutte le bottoniere devono avere i pulsanti ad altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m; i pulsanti devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille;
* accanto alle bottoniere deve essere posta una placca di riconoscimento del piano in carattere Braille;
* la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina;
* all’interno della cabina devono essere sistemati un citofono (ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m), come pure una luce d’emergenza (autonomia minima di 3 ore) e, dove possibile, un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
* deve essere prevista una segnalazione sonora dell’arrivo della cabina al piano.
Il D.M. 236/89 prescrive le seguenti dimensioni di cabina minime:
-Edificio Nuovo Non Residenziale – Larghezza (mm) 1100 Profondità (mm) 1400 Porta (mm) 800
-Edificio Nuovo Residenziale – Larghezza (mm) 950 Profondità (mm) 1300 Porta (mm) 800
-Edificio Preesistente o ristrutturazione Larghezza (mm) 800 Profondità (mm) 1200 Porta (mm)750
Le prescrizioni di cui sopra sono valide per tutto il territorio italiano ad esclusione della Regione Lombardia, la cui Legge n° 6 del 22.2.89 prescrive quanto segue:
-Edificio Nuovo Non Residenziale – Larghezza (mm) 1370 Profondità (mm) 1500 Porta (mm) 900
-Edificio Nuovo Residenziale – Larghezza (mm) 950 Profondità (mm) 1300 Porta (mm) 850
(foto sopra nuova cabina MS 7 serie inverno 001 -Kone Monospace