Nel merito della verifica circa le dimensioni necessarie all’installazione di una PIATTAFORMA ELEVATRICE conforme all’abbattimento delle barriere architettoniche, basta andare a leggere cosa scrive al riguardo il Legislatore. E il testo corretto non può che essere il Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” all’articolo 8.1.13 (riporto integralmente) vengono appunto indicate:
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20.
Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
Successivamente la EN 81-40 (montascale) e la EN 81-41 (piattaforme elevatrici) ha variato il quadro normativo definendo i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine, che includono se la loro velocità è inferiore od uguale a 0,15 m/s, servoscala e piattaforme elevatrici. Un ente notificato deve rilasciare un certificato di Esame CE di tipo se le Piattaforme elevatrici hanno un’altezza di sollevamento verticale superiore a 3 metri.
Entriamo nel dettaglio dell’articolo 8.1.13 : mentre il Legislatore normando gli “ascensori” – art.8.1.12 – ha classificato le possibili installazioni variando le dimensioni del calpestabile utile a secondo della destinazione d’uso dell’edificio (residenziale – non residenziale ), del fatto che il superamento delle barriere architettoniche riguardi una nuova struttura o una ristrutturazione, e del fatto che gli accessi siano sullo stesso lato, opposti od adiacenti, nel caso della piattaforma elevatrice è stato apparentemente “meno prescrittivo”. Addirittura non dà neanche indicazioni circa appunto il calpestabile utile che la cabina dovrebbe avere, parlando più genericamente di vano corsa.
La motivazione di tale apparente non chiarezza risiede nel fatto che la piattaforma elevatrice è considerata a tutti gli effetti un “ausilio per la disabilità” di fatto allargando ed espandendo oltremisura tale concetto.
Evidente che già nel 1989 il Legislatore precorrendo i tempi ha inteso utilizzare il concetto di “disabilità” nella giusta accezione, sottendendo che tale concetto riguarda la “sfera delle attività”.
La Legge 104/92 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» definisce in maniera univoca il concetto di disabilità come “ ogni limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel mondo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano “
E fra le tante disabilità classificate dall’OMS rientrano anche le “disabilità locomotorie, disabilità dovute all’assetto corporeo, disabilità nella destrezza, disabilità in particolari attitudini, altre limitazioni dell’attività “. In parole più semplici, vien da sé che anche l’anziano, la donna incinta, il bambino in quanto tale, è dal diritto mondiale considerato, a pieno titolo, una persona disabile o meglio con RIDOTTA MOBILITA’.
Questa Legge ha definitivamente messo la parola fine all’errata identificazione della “ persona disabile=sedia a ruote= handicappato”
Evidente quindi che l’obiettivo della legge, che ha come oggetto il superamento delle barriere architettoniche, è quello di garantire la più ampia accessibilità al più ampio panorama di utenti: in quest’ottica deve essere letto ed interpretando il Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 , n° 236.
Traducendo: se la situazione lo consente occorre SEMPRE progettare per installare ausili di dimensioni tali che consentano l’utilizzo ANCHE a persone su sedie a ruote. Ma qualora oggettivi impedimenti non consentano l’inserimento di calpestabili importanti e/o di porte con determinate luci, ben venga qualcosa anche di estremamente ridotto.
Pensiamo che per moltissime disabilità la luce della porta o la dimensione del “calpestabile” sono assolutamente ininfluenti: importante è che sia un “ausilio”.
A ulteriore conferma dello spirito del Legislatore nel considerare conformi all’abbattimento delle barriere architettoniche tutte le piattaforme elevatrici senza limiti dimensionali ci viene in soccorso l’agenzia delle entrate, che consente per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4%. E fra questi mezzi compaiono appunto i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. senza porre eccezioni legate a dimensioni o specifiche particolari.
Da ultimo importante sottolineare che sempre il DM 236/89 accetta e sottolinea la possibilità di deroghe attraverso la “Prestazionalità della norma”: non ci sono prescrizioni dimensionali rigide. Individuato l’obiettivo della fruibilità di uno spazio (requisito), esso è raggiungibile attraverso molteplici soluzioni tecnico progettuali e distributive (caratteristica prestazionale).Da dimostrare con elaborati, anche in deroga alle indicazioni proposte.
Attenzione: occorre sempre verificare l’esistenza di Leggi Locali (p.e. Legge Regionale Lombardia) che se più restrittive potrebbero ostacolare l’installazione della piattaforme elevatrici.
“tratto da Newsletter Thyssenkrupp Encasa Srl“