Rimborsi e detrazioni
Per l’acquisto di una piattaforma elevatrice (miniascensore) o di un montascale è possibile usufruire dei sotto specificati rimborsi e delle detrazioni fiscali previsti dalle norme in vigore.
IVA agevolata al 4%
(Vedi Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Detrazioni dall’IRPEF
• la percentuale, a secondo degli anni, è dal 36% al 41% consentendo una detrazione in tempi diversi conformemente all’età dell’avente diritto;
Interventi che danno diritto alla detrazione.
La circolare fornisce un’ampia esemplificazione dei tipi di intervento, riconducibili, per lo più, al già noto art. 31 legge 5 agosto 78 n. 457.
Nel trattare delle manutenzioni straordinarie la circolare cita espressamente l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici, precisando che tali opere possono essere realizzate sia su parti comuni di edifici che su singole unità immobiliari.
Tra le spese agevolabili sono comprese, oltre l’acquisto e l’installazione dell’impianto, anche le seguenti:
• progettazione dei lavori;
• altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
• relazioni di conformità, perizie e sopralluoghi;
Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione:
• gli interessi passivi pagati per mutui, anticipazioni o scoperti ci c/c stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio;
• costi di trasloco e di custodia di magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Cumulabilità con altre agevolazioni.
La detrazione in oggetto è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 13 bis del T.U.I.R. relativa alle spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie.
Condizioni per fruire della detrazione.
La norma detta condizioni piuttosto rigide per avere diritto alla detrazione:
• gli edifici devono essere censiti in catasto o ne deve essere stato chiesto l’accatastamento;
• deve essere stata pagata l’ICI, se dovuta, per l’anno 1997.
• gli immobili devono essere situati in Italia, anche se i lavori possono essere effettuati da imprese straniere;
• una comunicazione concernente la data di inizio dei lavori, redatta su apposito modulo, deve essere inviata, mediante raccomandata, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette; a questa vanno allegati in fotocopia:
::: eventuali autorizzazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia;
::: fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
::: eventuali delibere delle assemblee condominiali e tabella millesimale di riparto delle spese per interventi su parti comuni;
::: dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile per i lavori eseguiti dal detentore (escluso coniuge, figli, genitori conviventi);
• deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla ASL competente per territorio una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
::: ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
::: natura delle opere da realizzare;
::: impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
::: data di inizio dei lavori.
• I lavori devono essere documentati da fattura o ricevuta fiscale intestata a chi usufruisce della detrazione.
• I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario che deve indicare:
::: la causale del versamento;
::: il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
::: il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico.
CENTRI DI SERVIZIO AI QUALI INVIARE LE COMUNICAZIONI
Regioni Centri di servizio
Lombardia Via M. del Vascello,14 – 20138 Milano
Toscana Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna
Umbria Via Rio Sparto, 52/B – 65100 Pescara
Puglia e Basilicata Via Gentile 52/B – 70100 Bari
Emilia Romagna Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna
Liguria Via Morego, 30 – 16163 Genova
Sicilia Via K. Roentgen, 3 – 90139 Palermo
Abruzzo Marche Molise Via Rio Sparto, 52/B – 65100 Pescara
Lazio Via F. De Pero (La Rustica) – 00155 Roma
Campania Calabria Via Uff. Finanziari – 84194 Salerno
Piemonte Val d’Aosta Strada della Berlia, 20 – Collegno – 10093 Torino
Trentino Alto Adige Viale Verona, 187 – 38100 Trento
Veneto F.V. Giulia Via G. De Marchi, 16 Marghera – 30175 Venezia
Sardegna S.S. 554-Km. 1,600 Loc.S.Lorenzo- 09100 Cagliari
Decadenza del beneficio
• la detrazione d’imposta non viene riconosciuta, e quindi l’importo eventualmente detratto dal contribuente viene recuperato dagli Uffici, nei seguenti casi:
• mancata o ritardata comunicazione di inizio lavori;
• comunicazione priva dei dati catastali;
• manca l’allegazione di:
::: permessi comunali;
::: ricevute di pagamento dell’I.C.I.;
::: delibera condominiale e tabella millesimale;
::: consenso del proprietario;
• mancata trasmissione, per lavori superiori a 100 milioni, della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un tecnico abilitato;
• mancata comunicazione all’A.S.L. della data di inizio lavori;
• intestazione del bonifico bancario a soggetto diverso da quello che fruisce della detrazione, salvo per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
• pagamento effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario;
• mancata conservazione o esibizione, a richiesta degli Uffici finanziari, delle fatture, delle ricevute fiscali, delle ricevute di bonifico bancario;
• realizzazione di opere edilizie irregolari;
• violazione da parte dell’impresa appaltatrice delle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché le obbligazioni contributive.
Va, infine, ricordato che la mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, inviato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperi entro il termine fissato dall’Ufficio.
Detrazioni per portatori di handicap
Per aiutare economicamente i cittadini disabili portatori di handicap, lo Stato ha previsto la possibilità di dedurre e di detrarre particolari spese dall’annuale dichiarazione dei redditi e nel diritto ad una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto IVA. Ecco le principali agevolazioni fiscali riconosciute:
• una detrazione d’imposta fissa: i genitori di un figlio disabile possono detrarre dalle tasse dell’annuale dichiarazione dei redditi 774,69;
• la deduzione delle spese sanitarie e di assistenza: un disabile, o un suo familiare, può dedurre dal reddito dichiarato nell’annuale dichiarazione dei redditi sia l’ammontare di tutte le spese sanitarie effettuate, sia l’ammontare dei contributi previdenziali versati per persone che lo aiutano. In questo secondo caso, è stabilito un tetto massimo di spesa deducibile di 1.549,37 euro;
• la detrazione delle spese per la macchina: i disabili possono detrarre dalle tasse dell’annuale dichiarazione dei redditi il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto della macchina, con un limite massimo di 18.075,99 euro, e per le riparazioni straordinarie. I disabili hanno diritto anche alla riduzione sull’imposta sul valore aggiunto Iva, che deve essere al 4% anziché al 20%, all’esenzione dall’imposta annuale del bollo auto e, se l’auto è acquistata da un privato, all’esenzione dalle tasse di trascrizione del passaggio di proprietà;
• la detrazione delle spese per abbattere le barriere architettoniche: i disabili che hanno necessità di installare attrezzature particolari, quali rampe, scivoli, ascensori, che li facilitino nella loro vita quotidiana hanno diritto a detrarre dalle tasse dell’annuale dichiarazione dei redditi il 36% delle spese sostenute per questi interventi. I disabili hanno diritto anche alla riduzione sull’imposta sul valore aggiunto Iva, che deve essere al 4%.
• la detrazione delle spese per l’acquisto di strumenti: in caso di acquisto di un macchinario che aiuti nelle attività quotidiane, i disabili hanno diritto a detrarre dalle tasse dell’annuale dichiarazione dei redditi il 19% delle spese sostenute per il loro acquisto. Anche in questo caso, si ha diritto all’Iva agevolata al 4% sul prezzo dello strumento.
Per avere diritto a queste agevolazioni, la persona deve essere riconosciuta ufficialmente portatrice di handicap grave, condizione giuridicamente diversa da quella di invalido e certificata dalla commissione medica della Asl di appartenenza.
Ricordiamo che i portatori di handicap grave hanno diritto anche ad occupate i parcheggi riservati ai disabili, sia comunali sia privati. Gli invalidi hanno diritto, inoltre, a varie forme di agevolazioni sul costo degli abbonamenti e dei biglietti per i trasporti urbani ed extraurbani e, nel settore sanitario, all’assistenza protesica e all’esenzione dal ticket sulle spese sanitarie.
Si consiglia di rivolgersi al proprio Patronato o ad una associazione di disabili per ottenere ulteriori chiarimenti.
Contributi (Legge n° 13/89)
Hanno diritto al contributo tutte le persone (disabili od anziane) che siano portatori “di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti”.
Per ottenere il contributo è necessario presentare una domanda di contributo su apposito modulo presso il Comune di residenza . (scarica fac-simile domanda finanziamento Legge 13)
alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
– Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente;
– Descrizione sommaria delle opere da realizzare ( preventivo);
– Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo. (Scarica fac-simile Atto Notorio).
Si consiglia di rivolgersi al proprio Patronato o ad una associazione di disabili per ottenere ulteriori chiarimento.
Contributi dell’ASL
Alcune ASL, in caso si dimostri che il montascale a cingoli dalle ASL gratuitamente fornito non possa essere adottato, applicano il principio di riconducibilità e quindi concedono la stessa somma di denaro per l’acquisto di un’apparecchiatura più adatta.
Se l’ASL accetta di erogare il contributo, tutte le persone (disabili od anziani) alle quali l’ASL avrebbe fornito un montascale mobile a cingolo o ruote ottiene il diritto al contributo
Per ottenerlo è necessario presentare una domanda di contributo presso l’ASL di competenza.
Non essendoci una legge specifica che obblighi le ASL all’erogazione della somma, non è possibile calcolare in anticipo la somma che si può percepire, in teoria si dovrebbe percepire almeno un importo uguale a quello che l’ASL spenderebbe se fornisse l’apparecchiatura montascale a cingoli od a ruote.
N.B. il contributo è riconosciuto solamente da alcune ASL e quindi non costituisce diritto.